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TITOLO I
IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA
Articolo 1
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta comunale sugli
immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di
terreni agricoli - così come definiti nei successivi articoli di
questo titolo - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso
destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o
scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Riferimenti normativi: Articolo 1, comma 2, D.Lgs. 504/1992
Articolo 2
Definizione di fabbricato
1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto
all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato.
Riferimenti normativi: Articolo 2, comma 1, D.Lgs. 504/1992
Articolo 3
Definizione di area fabbricabile
1. Per area fabbricabile si intende l'area che
risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il
periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta
se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai
criteri stabiliti dal presente comma.
2. Sono altresì considerate edificabili:
a) le aree con estensione inferiore a quella
minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel
periodo d'imposta, che però - in quanto siano limitrofe ad altre
aree inedificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti
edificatori riguardanti altri suoli;
b) le aree che per caratteristiche di ubicazione,
di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed
in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità
di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici e altre
opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione,
indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal
proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;
c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni
di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizioni di fabbricati
e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a
norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5
agosto 1978, n. 457;
d) in genere, tutte le aree le quali presentino
possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti
dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli
effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
3. Non sono considerate edificabili:
a) le aree occupate dai fabbricati come definiti
dall'articolo 2 del presente regolamento, e quelle che ne
costituiscono pertinenze;
b) le aree espressamente assoggettate a vincolo
di inedificabilità;
c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all'allevamento di animali, nonché‚ alla trasformazione o
all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano
nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano
posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di
coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale,
iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della
legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo
dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo
d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
Riferimenti normativi: Articolo 2, comma 1, D.Lgs. 504/1992;
articolo 58 D.Lgs. 446/1997
Nell'intento di meglio definire la nozione di
<<edificabilità di fatto>>, la norma recepisce gli
indirizzi giurisprudenziali affermatisi in materia di indennità di
espropriazione, e definisce quali aree presentano possibilità
effettive di edificazione, con particolare riguardo al cosiddetto
"lotto minimo" (Cassazione, sentenza 1<198> febbraio
1995 n. 1129), e a quelle che mostrano attitudine all'edificazione,
indipendentemente dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico
(Cassazione, sentenza 7 luglio 1994 n. 6388). Viceversa, esclude dal
novero delle aree fabbricabili quelle sulle quali sussiste un
esplicito vincolo di inedificabilità (Cassazione, sentenza 28 marzo
1996 n. 2586).
Articolo 4
Definizione di terreno agricolo
1. Per terreno agricolo si intende il terreno
adibito all'esercizio delle attività diretta alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di
animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti
agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Riferimenti normativi: Articolo 2 D.Lgs. 504/1992
TITOLO II
SOGGETTI DELL'IMPOSTA
Articolo 5
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il
proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare
del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie
sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se
non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano
l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione
finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il
locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal
primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è
stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. L'imposta non si applica per gli immobili di
cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati
nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio.
Riferimenti normativi: Articoli 3 e 4 D.Lgs. 504/1992; articolo
58 D.Lgs. 446/1997
Articolo 6
Soggetto attivo
1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa
dal Comune.
Riferimenti normativi: Articolo 4 D.Lgs. 504/1992
TITOLO III
BASE IMPONIBILE
Articolo 7
Base imponibile
1. La base imponibile dell'imposta è il valore
degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma di
questo titolo.
Riferimenti normativi: Articolo 5 D.Lgs. 504/1992
Articolo 8
Base imponibile dei fabbricati
iscritti in catasto
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il
valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno
di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti
moltiplicatori:
- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1
(negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale
A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D
(immobili a destinazione speciale);
- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle
categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B
(immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a
destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.
Riferimenti normativi: Articolo 5 D.Lgs.
504/1992; Dm 14 dicembre 1991; articolo 3, comma 48, legge 662/1990
Articolo 9
Base imponibile degli immobili di interesse
storico o artistico
1. Per gli immobili di interesse storico o
artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1ø giugno 1939, n. 1089,
e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal
valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata
mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare
tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella
quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.
Riferimenti normativi: Articolo 2, comma 5, Dl 16/1993
La tariffa più bassa è generalmente quella
prevista per le abitazioni di categoria catastale A/5, classe I°,
(da incrementare del 5 per cento). Nel regolamento, perciò, sarebbe
bene indicare la concreta tariffa minima operante. Il moltiplicatore
di 100 volte è espressamente previsto dalla circolare del ministero
delle Finanze del 28 maggio 1998 n. 136/E. Da notare che esso opera
anche per le unità immobiliari le cui destinazioni comportano un
coefficiente diverso. Esempio: per un immobile adibito a studio
privato (categoria A/10) è previsto il coefficiente 50; ma se lo
studio, invocando il beneficio fiscale, indica la minore rendita
catastale prevista per le abitazioni della medesima zona censuaria,
il coefficiente di capitalizzazione da adottare è poi quello di
100.
Articolo 10
Base imponibile dei fabbricati classificabili nel
gruppo catastale D
1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i
medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il
valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al
lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture
contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello
stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze.
2. In caso di locazione finanziaria il locatore o
il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento
adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994,
n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato
sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è
stata annotata negli atti catastali.
3. In mancanza di rendita proposta, il valore è
determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il
quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i
dati necessari per il calcolo.
Riferimenti normativi: Articolo 7, comma 3, Dl 333/1992; articolo
5 D.Lgs. 504/1992; articolo 58 D.Lgs. 446/1997
Secondo il ministero delle Finanze (circolare 26
maggio 1997 n. 144/E), l'aumento del 5 per cento stabilito
dall'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, si
applica anche al valore contabile degli immobili classificabili in
categoria D. Non condividiamo l'orientamento ministeriale sia a
causa del tenore letterale della norma, che limita gli incrementi
del 5 per cento alle sole <<rendite catastali vigenti>>
fino alla loro revisione; sia per il fatto che il valore contabile
degl'immobili di categoria "D" è già soggetto ad
aggiornamento annuale con i coefficienti stabiliti dai decreti
ministeriali di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. Pertanto di tale incremento non v'è
cenno nella norma regolamentare
Articolo 11
Base imponibile degli altri fabbricati non
iscritti in catasto
1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati
nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i
fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche
se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che
influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è
determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata
esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.
2. In mancanza della rendita proposta a norma del
comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita
catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.
Riferimenti normativi: Articolo 5 D.Lgs. 504/1992; articolo 58
D.Lgs. 446/1997
Articolo 12
Base imponibile delle aree fabbricabili
1. Per le aree fabbricabili, il valore è
costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
Riferimenti normativi: Articolo 5 D.Lgs. 504/1992
Articolo 13
Base imponibile delle aree fabbricabili in
caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e
di interventi di recupero edilizio
1. In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5
agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore
dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a
quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei
lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Riferimenti normativi: Articolo 5 D.Lgs. 504/1992
L'articolo 31 della disposizione citata nel testo
è riportato in nota all'articolo 3 del presente regolamento.
Articolo 14
Base imponibile dei terreni agricoli
1. Per i terreni agricoli, il valore è
costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un
moltiplicatore pari a settantacinque.
Riferimenti normativi: Articolo 5 D.Lgs.
504/1992; articolo 3, comma 51, legge 23 dicembre 1996 n. 662
Articolo 15
Base imponibile dei terreni agricoli
condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a
titolo principale
1. I terreni agricoli posseduti e condotti da
persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di
imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi
comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9,
e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per
invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta
limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con
le seguenti riduzioni:
- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di
lire;
- del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore
eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
- del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore
eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il
valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche
se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione
e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma
medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli
terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.
Riferimenti normativi: Articolo 9 D.Lgs. 504/1992; articolo 58
D.Lgs. 446/1997
TITOLO IV
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA.
RIDUZIONI E DETRAZIONI
Articolo 16
Determinazione delle aliquote
1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con
deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con
effetto per l'anno successivo.
2. Se la delibera non è adottata entro tale
termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.
Riferimenti normativi: Articolo 6 D.Lgs. 504/1992
Per i Comuni che hanno proclamato il dissesto finanziario resta
ferma la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11
giugno 1996, n. 336.L'adozione dell'aliquota in misura superiore al
6 per mille non è obbligatoria per i Comuni dissestati <<che
presentino consuntivi in attivo, per due esercizi finanziari
consecutivi, della gestione riequilibrata>> (articolo 1, comma
157, della legge 23 dicembre 1996 n. 662).
Articolo 17
Diversificazione tariffaria
1. Fermo quanto stabilito dall'art. 23, comma 3,
del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in
misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e
può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi
di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta
all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può
essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza
scopo di lucro.
2. La facoltà di cui al comma precedente può
essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in
situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con
deliberazione del consiglio comunale.
3. Il Comune può deliberare una aliquota
ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie
a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché
per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le
utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito
complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale
realizzato.
4. L'aliquota può essere stabilita dai comuni
nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore
a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e
non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di
immobili.
5. La deliberazione è pubblicata per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Riferimenti normativi: Articolo 6 D.Lgs.
504/1993; articolo 4, comma 1, Dl 437/1996; articolo 3 Dl 50/1997;
articolo 58 D.Lgs. 446/1997
Articolo 18
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta è determinata applicando alla base
imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.
Riferimenti normativi: Articolo 6 D.Lgs. 504/1992
Articolo 19
Riduzione per i fabbricati inagibili
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,
che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
3. In alternativa il contribuente ha facoltà di
provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Riferimenti normativi: Articolo 8 D.Lgs. 504/1992; articolo 3,
comma 56, legge 662/1996; articolo 1, comma 4-ter, Dl 16/1993;
articolo 58 D.Lgs. 446/1997
L'inciso che fa obbligo al proprietario di allegare
<<idonea documentazione alla dichiarazione>> va
soppresso nel caso in cui il regolamento stabilisca di sostituire la
dichiarazione con la semplice comunicazione (si veda il successivo
articolo 24). Tuttavia il regolamento può disciplinare altrimenti
le modalità e i termini in cui il soggetto passivo deve fornire la
prova dell'inagibilità o dell'inabitabilità.
Articolo 20
Riduzione per i fabbricati fatiscenti
1. Premesso che per la determinazione dello stato
di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi
propri dell’unità immobiliare:
- pavimenti;
- pareti e soffitti;
- infissi;
- impianto elettrico;
- impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
- impianto di riscaldamento;
nonché dei seguenti elementi comuni:
- accessi, scale e ascensore;
- facciate, coperture e parti comuni in genere.
2. La riduzione di cui all'articolo precedente si
applica, pertanto, agli immobili qualora siano in scadenti
condizioni almeno 4 degli elementi di cui sopra, dei quali 3 devono
essere propri dell’unità immobiliare.
3. Lo stato dell’immobile si considera
fatiscente, in ogni caso, se l’unità immobiliare non dispone di
impianto elettrico o idrico con acqua corrente nella cucina e nei
servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi
sono comuni a più unità immobiliari.
Riferimenti normativi: Articolo 59 D.Lgs. 446/1997; L. 27 Luglio
1978, n. 392.
Deve trattarsi di <<fatiscenza
sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria>>. Le caratteristiche di fatiscenza
rilevanti per l'agevolazione fiscale potrebbero essere individuate a
cura dell'Ufficio tecnico comunale. Sulla prova idonea a dimostrare
la fatiscenza, si veda quanto osservato in nota all'articolo
precedente.
Articolo 21
Nozione di abitazione principale
1. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano
abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.
Riferimenti normativi: Articolo 8 D.Lgs. 504/1992
Articolo 22
Unità immobiliari equiparate all'abitazione
principale
1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che non risultino locate;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- le pertinenze destinate in modo durevole a servizio
dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di
proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche
conviventi con il possessore della predetta abitazione
principale. Si considerano pertinenziali anche le unità
immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi,
cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed
autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili),
e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata
l'abitazione principale.
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni
principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
- ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado
(genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
- al coniuge, ancorché separato o divorziato;
- agli affini entro il secondo grado (suoceri; generi e nuore;
cognati).
Riferimenti normativi: Articolo 8 D.Lgs.
504/1992; articolo 3, comma 56, legge 662/1996; articolo 1, comma
4-ter, Dl 16/1993; articolo 59 D.Lgs. 446/1997
Il Consiglio deve deliberare il grado di
parentela, mentre quello del testo è stato indicato in via
esemplificativa. Siccome la legge limita il beneficio alle case a
disposizione dei <<parenti>>, ne è problematica
l'estensione non solo alle unità concesse in uso agli
<<affini>> (i parenti del coniuge), ma anche al coniuge
stesso (il quale non è né parente né affine).
Articolo 23
Detrazione per l'abitazione principale
1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima
si verifica.
2. Con la deliberazione di cui all'articolo 17
del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente
può essere elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli
equilibri di bilancio.
3. L'importo della detrazione può essere elevato
anche oltre 500.000 lire, e fino a concorrenza dell'intera imposta
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità
immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere
deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma
dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche
limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di
particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione
del consiglio comunale.
Riferimenti normativi: Articolo 8 D.Lgs.
504/1992; articolo 3, comma 56, legge 662/1996; articolo 1, comma
4-ter, Dl 16/1993; articolo 59 D.Lgs. 446/1997
Con l'espressione <<equilibri di bilancio>>, il
legislatore vuole probabilmente riferirsi ai vincoli del bilancio di
previsione, come stabiliti dall'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 25
febbraio 1995 n. 77.
TITOLO V
NORME FINALI
Articolo 24
Comunicazione delle variazioni concernenti la
soggettività passiva
1. Entro la fine del mese di Dicembre di ciascun
anno i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella
titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al
tributo, e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione
ovvero quelle che lo hanno fatto cessare. L'unità immobiliare deve
essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in
mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana,
attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e
l'interno.
2. E' in facoltà della Giunta di approvare, su
proposta del funzionario responsabile all'applicazione del tributo,
il modello per la comunicazione di cui al comma precedente, ma sono
valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego del modello,
sempre che contengano tutti i dati necessari.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte
dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera
raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune
che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata
sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a
regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici
giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine
assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli
effetti.
4. Il funzionario responsabile dell'applicazione
del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento
previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno
quindici giorni prima e con altre forme di informazione.
Riferimenti normativi: Articolo 10 D.Lgs. 504/1992; articolo 59
D.Lgs. 446/1997
Il mese più opportuno per eseguire le
comunicazioni sembra quello di dicembre, che coincide anche con il
pagamento del saldo dell'imposta.
Articolo 25
Immobili appartenenti a più soggetti passivi
1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo
immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la
comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.
2. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117,
n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è
attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la
dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del
condominio.
3. Si considerano eseguiti i versamenti I.C.I.
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri
comproprietari.
Riferimenti normativi: Articolo 10 D.Lgs. 504/1992; articolo 59
D.Lgs. 446/1997
Il mese più opportuno per eseguire le
comunicazioni sembra quello di dicembre, che coincide anche con il
pagamento del saldo dell'imposta.
Articolo 26
Rimborso dell'imposta per sopravvenuta
inedificabilità
1. Per le aree divenute inedificabili al
contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata,
maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di
tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e,
comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che
il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di
rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla
data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di
inedificabilità.
Riferimenti normativi: Articolo 13 D.Lgs. 504/1992; articolo 58
D.Lgs. 446/1997
La norma disciplina il diritto al rimborso, già
sancito dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 504 DEL 1992, che però è
stato abrogato. La legge ora lascia ai Comuni la facoltà di
prevederlo con il regolamento, il quale può stabilire le condizioni
e i termini del rimborso derivante dalla sopravvenuta
inedificabilità dell'area.
Articolo 27
Norma di rinvio
1. Per quanto concerne l'accertamento, la
riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazioni, e le
sanzioni, si rinvia agli specifici regolamenti.
Articolo 28
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore con la
sua relativa pubblicazione e ad avvenuta esecutività dello stesso
ed è valevole dall’anno 1999.
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