Per l'anno
2007 sono state stabilite le seguenti aliquote:
- 4,50 ‰ (quattro,cinquanta per
mille) per abitazione principale ai
sensi dell’art.
6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 regolante
l'applicazione della imposta comunale sugli immobili;
- la detrazione fissata in euro
103.29 e le ipotesi agevolative vigenti al 31 dicembre 2001
- la detrazione fissata in euro
258,23 da applicare agli ultrasessantacinquenni per l’abitazione
principale
- 7 ‰ (sette per mille) per gli immobili
diversi da abitazione principale
Calcolo dell’acconto per l’ICI dovuta entro il 16 Giugno 2007:
L’Ufficio Tributi
comunale rimane a disposizione per chiarimenti (Tel. 0565/967634).
Il versamento può essere effettuato sul conto corrente postale n° 13325576 intestato a Comune di Capoliveri - Servizio tributo ICI oppure, come da Finanziaria per l'anno 2007, tramite Modello F24.
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EStratto dal regolamento:
- ARTICOLO 10 -
PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALE – EQUIPARAZIONI ALLA PRIMA
CASA
Secondo quanto disposto dall’articolo 59, comma 1, lettera d),
le pertinenze dell’abitazione principale, vale a dire, cantine,
box, posto auto, usufruiscono dell’aliquota agevolata prevista
per l’abitazione principale.
La detrazione dell’abitazione principale si estende anche alle
pertinenze solo per quella parte residua che rimane dopo l’applicazione
della stessa all’abitazione principale.
Devono essere qualificate come pertinenze i seguenti immobili:
-cantine, box,posti macchina coperti e scoperti inquadrati nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, adibite per il servizio della
prima casa, e sono nello stesso edificio.
Qualora alla prima casa siano annesse più pertinenze la
relativa aliquota si può applicare solo per una.
In tutti gli altri casi le pertinenze rimangono classificate in
modo distinto dall’abitazione principale.
Sono equiparate all’abitazione principale e quindi usufruiscono
di una aliquota agevolata e di una eventuale detrazione, da identificarsi
con delibera di Consiglio Comunale nei tempi e nei modi fissati
dalle normative vigenti, le abitazioni concesse in uso gratuito
ad un familiare:
a) parenti in linea retta e collaterale entro il 3 grado a condizione
che questi abbia nell’immobile la propria residenza (genitori e
figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;
c) agli affini entro il 2° grado (suoceri, generi e nuore,
cognati).
Inoltre sono da ritenersi abitazioni principali l’immobile posseduto
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di credito o sanitari
a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che lo stesso non
risulti affittato. In tale caso si applicano le aliquote e le detrazioni
previste per la prima casa.
Riferimenti normativi: Articolo 8 D. Lgs. 504/1992, articolo 3,
comma 56, Legge 662/1996, articolo 1, comma 4ter, DL 16/1993, articolo
59 D. Lgs. 446/1997. Il Consiglio deve deliberare il grado di parentela,
mentre quello del testo è stato indicato in via esemplificativa,
considerato che la legge si limita al beneficio alle case a disposizione
dei parenti.
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