PRIMA DEL MATRIMONIO

LA PUBBLICAZIONE DEL MATRIMONIO

PRENOTAZIONE

Per potersi sposare sia con rito civile che religioso con effetti civili la coppia deve fare richiesta di pubblicazione di matrimonio presentandosi presso lo Stato Civile, Ufficio Matrimoni, del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi.

Possono contrarre matrimonio le persone maggiorenni (per chi ha compiuto 16 anni occorre l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni) nubili,celibi e già coniugati con precedente vincolo matrimoniale sciolto in via definitiva. Non devono inoltre esistere specifici vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione.

La documentazione necessaria viene acquisita direttamente dall’Ufficio Matrimoni, ad eccezione, nel caso del matrimonio religioso, della richiesta del parroco o del Ministro di culto.

RICHIESTA

L’ufficio Matrimoni fissa l’appuntamento per la richiesta di pubblicazione, a cui gli sposi devono presentarsi con un documento di identità valido, mentre non servono testimoni.

AFFISSIONE

La pubblicazione resta affissa per 8 giorni consecutivi presso l’albo comunale. il matrimonio potrà essere celebrato a partire dal terzo giorno successivo alla fine della pubblicazione e non oltre 180 giorni, termine dopo il quale per contrarre Matrimonio sarà necessario ripetere la procedura.
Le eventuali opposizioni debbono essere espresse entro i tre giorni.
In casi specifici il Tribunale può concedere la riduzione dei termini o la dispensa della pubblicazione.

PRENOTAZIONE MATRIMONI CIVILI

La data del Matrimonio civile viene fissata al momento della richiesta di pubblicazione; si consiglia pertanto di iniziare la pratica con almeno tre - quattro mesi di anticipo rispetto alla data prescelta.

I matrimoni civili, per cui occorre la presenza di due Testimoni, vengono celebrati nella Sala Consiliare di questo Comune nei giorni feriali dalla ore 9 alle ore 12,30

Non si celebrano matrimoni nei giorni: 1 Gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 25 Dicembre e qualora la Sala Consiliare sia occupata per cerimonie o riunioni già fissate.

REGIME PATRIMONIALE

Il regime patrimoniale previsto nel vincolo del matrimonio è quello della comunione dei beni.

Per avvalersi del regime della separazione dei beni, gli sposi debbono dare comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile per il matrimonio civile, al Parroco o ministro di culto per quello religioso.

PER GLI STRANIERI

Gli Stranieri che intendono contrarre matrimonio presso il Comune di Capoliveri devono presentarsi, accompagnati da un interprete se non conoscono la Lingua italiana presso lo stato civile, Ufficio Matrimoni, muniti di dichiarazione di nulla-osta al matrimonio, rilasciato in Italia dall’autorità diplomatica (Consolato o Ambasciata) del proprio Paese, completo di tutte le generalità, compilato in Lingua italiana e legalizzato presso la Prefettura, qualora non esistano speciali convenzioni per l’esenzione dalla legalizzazione. In assenza del nulla- osta e dietro esplicito rifiuto alla pubblicazione di matrimonio da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile, occorre una sentenza del Tribunale.

I cittadini statunitensi, in virtù di un particolare accordo, presentano una dichiarazione giurata rilasciata dal Consolato U.S.A. di Firenze e l’atto notorio sostitutivo del nulla osta rilasciato dalla Prefettura

I cittadini australiani, in virtù di un particolare accordo, devono presentare all’Ufficiale dello stato civile, qualora non siano in grado di produrre quanto previsto all’art. 116 del codice civile:
a) Dichiarazione giurata rilasciata dal cittadino australiano in presenza dell’Autorità consolare australiana competente in Italia, la cui firma sia depositata in Italia, da cui risulti che secondo le Leggi alle quali egli è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L’autorità consolare australiana che riceve la suddetta dichiarazione, certificherà l’identità e la cittadinanza australiana dell’interessato.
b) Documenti rilasciati dalla autorità australiane competenti, se disponibili, dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alla Legge cui il richiedente è soggetto, nulla osta al matrimonio.

Se tali documenti non sono disponibili, il cittadino australiano dovrà presentare
– oltre alla dichiarazione giurata richiesta al paragrafo A)
– un atto notorio ( cioè una dichiarazione giurata resa dal richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza di un’autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la Legge cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre.
A tal fine si intendono per autorità italiane competenti, in Italia, L’Ufficiale dello Stato Civile e, all’Estero, le autorità consolari italiane.