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PRIMA
DEL MATRIMONIO
LA
PUBBLICAZIONE DEL MATRIMONIO
PRENOTAZIONE
Per potersi
sposare sia con rito civile che religioso con effetti civili la
coppia deve fare richiesta di pubblicazione di matrimonio presentandosi
presso lo Stato Civile, Ufficio Matrimoni, del Comune di residenza
di uno dei due futuri sposi.
Possono
contrarre matrimonio le persone maggiorenni (per chi ha compiuto
16 anni occorre l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni)
nubili,celibi e già coniugati con precedente vincolo matrimoniale
sciolto in via definitiva. Non devono inoltre esistere specifici
vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione.
La documentazione
necessaria viene acquisita direttamente dall’Ufficio Matrimoni,
ad eccezione, nel caso del matrimonio religioso, della richiesta
del parroco o del Ministro di culto.
RICHIESTA
L’ufficio Matrimoni
fissa l’appuntamento per la richiesta di pubblicazione, a cui gli
sposi devono presentarsi con un documento di identità valido,
mentre non servono testimoni.
AFFISSIONE
La
pubblicazione resta affissa per 8 giorni consecutivi presso l’albo
comunale. il matrimonio potrà essere celebrato a partire
dal terzo giorno successivo alla fine della pubblicazione e non
oltre 180 giorni, termine dopo il quale per contrarre Matrimonio
sarà necessario ripetere la procedura.
Le eventuali opposizioni debbono essere espresse entro i tre giorni.
In casi specifici il Tribunale può concedere la riduzione
dei termini o la dispensa della pubblicazione.
PRENOTAZIONE
MATRIMONI CIVILI
La data del
Matrimonio civile viene fissata al momento della richiesta di pubblicazione;
si consiglia pertanto di iniziare la pratica con almeno tre - quattro
mesi di anticipo rispetto alla data prescelta.
I matrimoni
civili, per cui occorre la presenza di due Testimoni, vengono celebrati
nella Sala Consiliare di questo Comune nei giorni feriali dalla
ore 9 alle ore 12,30
Non si celebrano
matrimoni nei giorni: 1 Gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 25
Dicembre e qualora la Sala Consiliare sia occupata per cerimonie
o riunioni già fissate.
REGIME
PATRIMONIALE
Il regime patrimoniale
previsto nel vincolo del matrimonio è quello della comunione
dei beni.
Per avvalersi
del regime della separazione dei beni, gli sposi debbono dare comunicazione
all’Ufficiale dello Stato Civile per il matrimonio civile, al Parroco
o ministro di culto per quello religioso.
PER
GLI STRANIERI
Gli
Stranieri che intendono contrarre matrimonio presso il Comune di
Capoliveri devono presentarsi, accompagnati da un interprete se
non conoscono la Lingua italiana presso lo stato civile, Ufficio
Matrimoni, muniti di dichiarazione di nulla-osta al matrimonio,
rilasciato in Italia dall’autorità diplomatica (Consolato
o Ambasciata) del proprio Paese, completo di tutte le generalità,
compilato in Lingua italiana e legalizzato presso la Prefettura,
qualora non esistano speciali convenzioni per l’esenzione dalla
legalizzazione. In assenza del nulla- osta e dietro esplicito rifiuto
alla pubblicazione di matrimonio da parte dell’Ufficiale dello Stato
Civile, occorre una sentenza del Tribunale.
I cittadini
statunitensi, in virtù di un particolare accordo, presentano
una dichiarazione giurata rilasciata dal Consolato U.S.A. di Firenze
e l’atto notorio sostitutivo del nulla osta rilasciato dalla Prefettura
I cittadini
australiani, in virtù di un particolare accordo, devono presentare
all’Ufficiale dello stato civile, qualora non siano in grado di
produrre quanto previsto all’art. 116 del codice civile:
a) Dichiarazione giurata rilasciata dal cittadino australiano in
presenza dell’Autorità consolare australiana competente in
Italia, la cui firma sia depositata in Italia, da cui risulti che
secondo le Leggi alle quali egli è soggetto in Australia,
nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L’autorità
consolare australiana che riceve la suddetta dichiarazione, certificherà
l’identità e la cittadinanza australiana dell’interessato.
b) Documenti rilasciati dalla autorità australiane competenti,
se disponibili, dai quali risulti indirettamente la prova che, in
base alla Legge cui il richiedente è soggetto, nulla osta
al matrimonio.
Se
tali documenti non sono disponibili, il cittadino australiano dovrà
presentare
– oltre alla dichiarazione giurata richiesta al paragrafo A)
– un atto notorio ( cioè una dichiarazione giurata resa dal
richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza
di un’autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti
che secondo la Legge cui l’interessato è soggetto in Australia,
nulla osta al matrimonio che intende contrarre.
A tal fine si intendono per autorità italiane competenti,
in Italia, L’Ufficiale dello Stato Civile e, all’Estero, le autorità
consolari italiane.

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